Contributi per l'assunzione di persone iscritte al collocamento mirato- Scadenza: nessuna
Ente: Regione Friuli Venezia Giulia
Paese: IT
Descrizione
contenuti Contributi ai datori di lavoro privati, anche non soggetti all’obbligo di cui alla legge 68/1999, per l’assunzione di persone con disabilità. Indice dei contenuti Fondo regionale per l’occupazione delle persone disabili Beneficiari e destinatari Interventi finanziabili Regime di aiuto Presentazione delle domande A chi rivolgersi Fondo regionale per l’occupazione delle persone disabili In Friuli Venezia Giulia è stato istituito il Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità che viene alimentato dagli importi delle sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dalla legge 68/1999, dai contributi versati per l'ottenimento degli esoneri e da somme stanziate dalla Regione. La Regione, con decreto del Presidente della Regione del 11 dicembre 2024, n. 163, ha emanato il “Regolamento regionale che disciplina le modalità di concessione di contributi a valere sulle risorse del Fondo regionale per le persone con disabilità di cui all’articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).” pubblicato sul BUR n. 52 del 27 dicembre 2024. Il Regolamento è entrato in vigore il 1 gennaio 2025. Ritorna all'indice Beneficiari e destinatari Beneficiari Sono beneficiari degli incentivi: a) i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999; b) i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione, in quanto già ottemperano all’obbligo di cui alla legge 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15. Destinatari Sono destinatari degli incentivi: a) lavoratori con disabilità di cui all’articolo 1 della legge 68/1999, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 68/1999 e assunti con le procedure della legge 68/1999; b) lavoratori con disabilità che sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/1999 in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della medesima legge 68/1999. Ritorna all'indice Interventi finanziabili Sono finanziabili i seguenti interventi: - assunzione, proroga e trasformazione di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dei lavoratori con disabilità; - realizzazione e adeguamento del posto di lavoro; - rimozione di barriere architettoniche e di diversa natura; - rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o a forme concordate di telelavoro; - iniziative volte a garantire l’accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti; - iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità; - iniziative per la formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo; - attività di tutoraggio, svolte da dipendenti interni o da soggetti esterni all’azienda, rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente problematica la collocabilità; - attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori con disabilità; - tirocini finalizzati all’integrazione lavorativa di soggetti con disabilità; - iniziative progettuali finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Ritorna all'indice Regime di aiuto Alle imprese gli incentivi sono concessi: 1. in conformità al “Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, con riferimento: a) all’articolo 33 "Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali"; b) all’articolo 34 "Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità. 2. in conformità ai seguenti Regolamenti europei relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli Aiuti “de minimis”: a) Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L del 15 dicembre 2023; b) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013; c) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 190/45 del 28 giugno 2014. Ritorna all'indice Presentazione delle domande La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via telematica tramite l’apposito applicativo informatico (vedi menu qui a destra) previa autenticazione con una delle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale (S
Settori: imprese, lavoro, formazione, innovazione, cultura
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