Contributi per il mantenimento degli esercizi di vendita di vicinato
Ente: Regione Friuli Venezia Giulia
Paese: IT
Descrizione
contenuti La Regione sostiene il commercio di vicinato nei piccoli Comuni e nelle frazioni del Friuli Venezia Giulia mediante la concessione di contributi a fondo perduto alle microimprese che offrono servizi di prossimità sul territorio. Avviso: il Bando 2026 prevede la compilazione digitale della domanda e degli allegati (allegato A - Elenco delle spese ed eventuale allegato B - Procura) utilizzando rispettivamente il modulo di domanda online e i file messi a disposizione nella sezione "modulistica" di questa pagina web. La compilazione online della domanda, che si interfaccia direttamente con il sistema camerale inserendo una serie di dati automaticamente, consente di snellire la fase di imputazione agevolando l'inoltro dell'istanza di contributo; parimenti il file allegato A - Elenco delle spese compilato digitalmente restituisce i totali delle spese per tipologia, la somma totale, nonchè il calcolo del valore del contributo potenziale. Indice dei contenuti Di che cosa si tratta Beneficiari Spese ammesse e intensità di contributo Presentazione delle domande e concessione dei contributi Rendicontazione Obblighi dei beneficiari - Mantenimento dei vincoli Contatti Di che cosa si tratta Contributi a fondo perduto a sollievo dei costi di funzionamento di unità locali di esercizi di vendita di vicinato ubicati nei comuni della regione aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti ovvero nelle frazioni/località dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti. I criteri di ammissibilità e le modalità per l’accesso al contributo sono disciplinati dall’a rticolo 16 della legge regionale 3/2021 e dai Bandi attuativi, approvati con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio. I contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese. Ritorna all'indice Beneficiari Microimprese che esercitano la vendita al dettaglio di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati che: a) risultano attive e iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; b) svolgono attività di vendita al dettaglio di generi alimentari freschi e conservati ovvero di generi non alimentari di prima necessità e di uso corrente per le famiglie; c) hanno un’unità locale ubicata in un comune della regione con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ovvero in una frazione/località di comune con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti; d) non si trovano in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti prima della data di presentazione della domanda di contributo; e) realizzano un volume d'affari medio annuo a fini IVA non superiore a 500.000 euro, riferito agli ultimi tre anni; nel caso di esercizio di vicinato operante da meno di tre anni alla data della domanda, tale volume di affari è rapportato ai mesi di effettiva attività; f) occupano un massimo di cinque addetti a tempo pieno, calcolati in unità lavorative annue (ULA), compresi i titolari, i collaboratori, i soci lavoratori retribuiti, ed esclusi gli apprendisti e il personale con contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento; g) osservano un orario di apertura giornaliero non inferiore a tre ore per sei giorni alla settimana; h) non hanno beneficiato di altri contributi finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo; i) rispettano le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 73 della legge regionale 18/2003 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); j) non sono destinatarie di sanzioni interdittive concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell’art. 9, co. 2, lett. d) del D.lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 300/2000), qualora ne ricorra la fattispecie; k) non sono state destinatarie nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dalla pubblica amministrazione, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, c. 1 bis, DPR 445/2000); l) nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5 comma 6 della LR 1/2014, non sono in possesso di apparecchi per il gioco lecito negli stessi locali in cui insiste l’esercizio commerciale per cui viene richiesto il contributo. Le imprese istanti devono essere in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali INPS e INAIL (o altri enti previdenziali specifici), come da attestazione del Documento unico di rego
Settori: imprese, lavoro, formazione, innovazione, cultura
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