AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE EX ART.110 COMMA 1 TUEL PER LA NOMINA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN FUNZIONARIO EQ DA INQUADRARE NELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO DELL'ENTE "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE (INGEGNERE/ARCHITETTO)"
Ente: Comune di Parete
Scadenza: 2026-09-25
Paese: IT
Descrizione
Posti: 1. Figura ricercata: Architetto e/o Ingegnere. PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 06.08.2026 è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) per il triennio 2026/2028, Sottosezione 3 del Piano Integrato Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026- 2028 prevedendo, tra l’altro, la programmazione di utilizzo di personale a contratto a tempo determinato ai sensi dell’art.110 co.1 del decreto legislativo 267/2000, inquadrato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione; CONSIDERATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 09.09.2026, avente ad oggetto “Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2026-2028 ex art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001. Sezione 3.3 PIAO 2026/2028. Chiarimenti”, si è previsto che “in relazione all’assunzione di un funzionario EQ tramite la procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del TUEL, appare opportuno precisare che, alla luce della imminente vacanza del posto di Responsabile dell’Area Assetto del territorio che, si rammenta, all’attualità è ricoperto da ex funzionario in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 e ss.mm. e ii., tale assunzione a tempo determinato e pieno è da riferirsi all’Area Assetto del Territorio”; RITENUTO, al fine di dare esecuzione agli atti collegiali e programmatici dell’Ente nonché al fine di garantire la piena attuazione dei principi di buon andamento ed efficienza degli uffici, di dover dare avvio alla procedura per il conferimento di incarico ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 a tempo pieno e determinato per la figura di “specialista in attività tecniche (ingegnere/architetto)” – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione; RICHIAMATI: - l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che: “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. ”; - che, nell’ambito delle selezioni ex art. 110, comma 1, T.UE.L., come chiarito da consolidato orientamento giurisprudenziale è “assente una procedura di valutazione assoluta, attraverso prove scritte ed orali, della capacità dei candidati, ed essendo invece prevista una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, volto evidentemente ad apprezzare, in funzione della fiduciarietà dell’incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, risultando del tutto irrilevante ai fini della configurazione come effettiva procedura concorsuale la predisposizione di una graduatoria degli idonei” (Cfr. ex plurimis Cons. di Stato ,sez. V, 03/05/2019, n. 2867, Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24877/2017); - l’art. 50, c. 10 del D.lgs. 267/2000, che dispone: “10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali; DATO ATTO CHE con sentenza n. 4812 del 03.03.2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha compiuto un deciso revirement rispetto al proprio precedente costante orientamento, escludendo categoricamente l’esistenza di una durata legale minima triennale per gli incarichi dirigenziali a termine conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000 evidenziando che “la previsione di cui al comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, dettata per gli incarichi assegnati agli appartenenti ai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, non ha portata generale e non può pertanto applicarsi anche agli incarichi conferiti, ai sensi del comma 6, a dipendenti della p.a. non appartenenti ai ruoli dirigenziali o a soggetti esterni all’amministrazione”; PRESO ATTO pertanto, che la procedura di scelta di un professionista ex art.110 TUEL, secondo consolidato orientamento, non ha natura concorsuale, ma esclusivamente natura selettiva volta alla verifica dei requisiti dei candidati partecipanti e che la scelta riveste, comunque, carattere fiduc
Settori: Edilizia e urbanistica, Concorso
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